Il ruolo dell'avvocato in mediazione

Il D. lgs. 28/10 fa riferimento al ruolo dell'avvocato in mediazione fondamentalmente in quattro articoli:


  -art. 4, comma 3, in relazione all'obbligo informativo, che deve avvenire all'atto di conferimento dell'incarico secondo formalità precisa, pena l'annullamentobilità del contratto con l'assistito;

  -art 5, comma 1 bis (assistenza tecnica obbligatoria quando la mediazione è condizione di procedibilità);

  -art. 8, comma 1 (assistenza tecnica obbligatoria al primo incontro di mediazione);

-art. 12, comma 1: efficacia esecutiva dell'accordo, che può essere ottenuta sia tramite la sottoscrizione dell'accordo da parte degli avvocati che hanno assistito le parti, sia attraverso l'omologa del Presidente del Tribunale. Nel primo caso, oltre alla sottoscrizione dell'accordo insieme ai clienti, l'avvocato deve attestare e certificare che lo stesso è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In realtà, il ruolo di assistenza dell'avvocato in mediazione è molto più ampio di quanto espressamente riconosciuto dalla normativa e comprende diversi aspetti, che vanno dalla consulenza iniziale alla conclusione della procedura, con o senza accordo.

Inoltre, oggi, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, potrebbero prospettarsi profili di responsabilità professionale dell'avvocato a seguito delle scelte compiute in relazione alla procedura di mediazione; ad esempio, per condanna al pagamento del contributo unificato o per la dichiarazione di improcedibilità, a seguito del consiglio del difensore a non presenziare tout court al primo incontro di mediazione, senza addurre un valido e giustificato motivo; per le preclusioni e decadenze che si possono determinare come conseguenza del mancato avvio della mediazione ordinata dal giudice in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo.

Questi comportamenti potrebbero determinare la valutazione del giudice ai sensi dell'arte. 116 comma 2 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e perfino della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc.

Da qui l'esigenza per il legale di operare in modo da evitare conseguenze pregiudizievoli per i propri clienti.